Art. 219
StatutoTitolo XXII

Art. 219

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In vigore dal 12 nov 1867
Tutte le disposizioni o alienazioni correspettive e gratuite fatte a favore di persone diverse da quelle nominate nel superiore , non hanno efficacia di togliere al disponente o all'alienante, e trasferire nel donatario o alienatario la rappresentanza o porzione accademica, se non quando e dopo che l'Accademia abbia deliberato di non volere esercitare il suo diritto di riammensazione, ed abbia accettato ed ammesso come Accademico il donatario o alienatario; e nell'intervallo il disponente o alienante ritiene la rappresentanza ed adempie personalmente tutte le ingerenze di Accademico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-219