Art. 217
StatutoTitolo XXII

Art. 217

217 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Nel solo caso che la disposizione o alienazione correspettiva o gratuita sia fatta agli ascendenti, discendenti, collaterali fino in terzo grado civile, o coniuge, cessa il diritto di riammensazione nell'Accademia, e si applicano le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-217