Statuto›Titolo XXII
Art. 217
217 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Nel solo caso che la disposizione o alienazione correspettiva o gratuita sia fatta agli ascendenti, discendenti, collaterali fino in terzo grado civile, o coniuge, cessa il diritto di riammensazione nell'Accademia, e si applicano le disposizioni degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-217