Art. 216
StatutoTitolo XXII

Art. 216

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In vigore dal 12 nov 1867
Nelle disposizioni o alienazioni liberali e gratuite, l'Accademia avrà ugualmente il diritto di riammensare la porzione accademica, ma sotto l'obbligo di pagarne al donatario il giusto prezzo nei modi fissati dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-216