Art. 215
StatutoTitolo XXII

Art. 215

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In vigore dal 12 nov 1867
In tutte le disposizioni o alienazioni correspettive fatte dall'Accademico a favore di qualsivoglia persona, l'Accademia avrà sempre diritto di riammensare la porzione accademica, sotto l'obbligo di corrisponderne e pagarne il prezzo vero che ne dovrebbe pagare il compratore o alienatario, salvo il disposto del successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-215