Art. 214
StatutoTitolo XXII

Art. 214

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In vigore dal 12 nov 1867
Ogni Accademico può alienare la sua porzione e disporne con qualunque atto irrevocabile tra i vivi, come potrebbe disporre di qualunque altro suo assegnamento libero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-214