Statuto›Titolo XXII
Art. 214
214 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Ogni Accademico può alienare la sua porzione e disporne con qualunque atto irrevocabile tra i vivi, come potrebbe disporre di qualunque altro suo assegnamento libero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-214