Statuto›Titolo XXI
Art. 213
213 / 242In vigore dal 12 nov 1867
In quest'ultimo caso, e quando per le Leggi civili del Regno la successione di un Accademico fosse aperta a favore dello Stato, si applica il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-213