Art. 211
StatutoTitolo XXI

Art. 211

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In vigore dal 12 nov 1867
Tutti i successori dai quali si acquisti, e nei respettivi, casi, o il diritto a conseguire il prezzo della porzione riammensata dall'Accademia, o il diritto ad essere investiti della porzione stessa, perché siano stati accettati dall'Accademia ed ammessi come Accademici, non potranno ottenere, nè quel prezzo, nè questa investitura, fintantochè non abbiano effettivamente pagato ogni debito, che il loro autore, o universale o singolare avesse lasciato per qualunque titolo verso l'Accademia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-211