Art. 210
StatutoTitolo XXI

Art. 210

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In vigore dal 12 nov 1867
Qualunque successore può ripudiare abdicativamente la successione apertasi a suo favore nella porzione accademica; ed in tal caso egli si dice essersi astenuto dall'acquisto di un emolumento, e la successione trapassa come non agnita nel sostituto volgarmente, o nell'erede intestato dell'Accademico defunto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-210