Art. 21
StatutoTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 12 nov 1867
Ogni Accademico gode l'uso e l'usufrutto formale assegnatogli dall'Accademia, di un palchetto nel Teatro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-21