Art. 206
StatutoTitolo XXI

Art. 206

206 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Nessun Accademico può ritenere contemporaneamente più di una porzione accademica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-206