Statuto›Titolo XXI
Art. 203
203 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Dopo che sieno spirati i termini stabiliti dalle presenti Leggi per il nuovo partito di accettazione, o rispettivamente per la nomina o per la traslazione delle porzioni accademiche in persone capaci, ed il partito torni nuovamente perduto, o se la nomina o traslazione non fossero fatte, l'Accademia avrà la alternativa di accordare altre proroghe successive, o di riammensare la porzione accademica col ribasso del 15 per cento sul prezzo di stima da determinarsi nei modi di ragione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-203