Art. 202
StatutoTitolo XXI

Art. 202

202 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Se il partito torna perduto, il successore estraneo non è ammesso come Accademico; ed in questo caso, come ancora nell'altro caso che il successore estraneo non riunisse le qualità necessarie per potere succedere, allora dentro il termine di un mese decorrendo dal giorno in cui l'Accademia avrà deliberato di non riammensare, e rispettivamente dal giorno del partito di non accettazione del successore estraneo, questo deve nominare un procuratore in persona capace da sottoporsi al partito di accettazione; e dentro il termine di anni quattro, decorrendi come sopra, il successore estraneo dovrà o sottoporsi a nuovo partito di accettazione, o trasferire la sua porzione accademica in altra persona atta ad essere nominata, e sottoposta al partito di accettazione nel modo stesso.
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