Statuto›Titolo XXI
Art. 197
197 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Non ostante le disposizioni dell'articolo precedente, chiunque sia domiciliato permanentemente ed abitante fuori del Regno, ancorchè sia discendente, ascendente, coniuge, collaterale in terzo grado civile di un Accademico, non potrà succedere nella porzione accademica, salvo quanto è stato disposto nel superiore relativamente agli Accademici attuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-197