Statuto›Titolo XXI
Art. 196
196 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Se sono chiamati a succedere gli ascendenti o i discendenti in infinito, il coniuge superstite ed i collaterali fino in terzo grado civile dell'Accademico defunto, nessuno di essi può essere ricusato, ed uno fra essi deve essere ammesso come Accademico, salvo il disposto degli per il caso che fossero più di numero; e con dichiarazione che o uno o più che siano detti eredi, dovranno nulladimeno fare essi pure la istanza alla Accademia per essere ammessi, e produrre o allegare il titolo in forza del quale sono succeduti nella porzione accademica del discendente, ascendente, coniuge predefunto, o collaterale fino al terzo grado civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-196