Statuto›Titolo XXI
Art. 195
195 / 242In vigore dal 12 nov 1867
In caso di parità di voti si procede colle regole fissate negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-195