Statuto›Titolo XXI
Art. 194
194 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Ciascheduno degli eredi o legatari che desideri di essere preferito nell'assegna della porzione accademica, fa la sua istanza in iscritto all'Accademia; tutte le istanze sono poste a partito nell'adunanza di Accademia, ed è assegnatario della porzione quello la di cui istanza ha riportato un maggior numero di voti favorevoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-194