Statuto›Titolo XXI
Art. 192
192 / 242In vigore dal 12 nov 1867
L'erede o testamentario, o intestato, ed il legatario dello Accademico defunto, succedono nella porzione accademica a tenore delle presenti Leggi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-192