Art. 190
StatutoTitolo XXI

Art. 190

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In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia delibera sulla ammissione o la reiezione del successore a partito segreto insindacabile. Ogni precedente discussione è assolutamente vietata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-190