Statuto›Titolo XXI
Art. 188
188 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Per potere succedere nella porzione accademica, bisogna essere chiamati o dalla disposizione dell'uomo o dalla disposizione della Legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-188