Statuto›Titolo XXI
Art. 187
187 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Non possono succedere nella porzione accademica considerata come gius onorifico, ed all'effetto del conseguimento della qualità di Accademico:
1° Quelli che sono in uno dei casi contemplati dall' del presente Statuto;
2° I Luoghi pii, Corpi morali, Università, Collegi, e generalmente tutte quelle persone morali che per esistere hanno bisogno di essere rappresentate; e ciò tanto se siano comprese, quanto se fossero esenti dalle Leggi di ammortizzazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-187