Art. 187
StatutoTitolo XXI

Art. 187

187 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Non possono succedere nella porzione accademica considerata come gius onorifico, ed all'effetto del conseguimento della qualità di Accademico: 1° Quelli che sono in uno dei casi contemplati dall' del presente Statuto; 2° I Luoghi pii, Corpi morali, Università, Collegi, e generalmente tutte quelle persone morali che per esistere hanno bisogno di essere rappresentate; e ciò tanto se siano comprese, quanto se fossero esenti dalle Leggi di ammortizzazione.
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