Art. 184
StatutoTitolo XX

Art. 184

184 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
La porzione accademica si acquista e si trasmette per successione testamentaria ed intestata, e per atti e disposizioni fra i vivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-184