Statuto›Titolo XX
Art. 184
184 / 242In vigore dal 12 nov 1867
La porzione accademica si acquista e si trasmette per successione testamentaria ed intestata, e per atti e disposizioni fra i vivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-184