Statuto›Titolo XX
Art. 182
182 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Nel diverso intrinseco rapporto del prezzo e valore pecuniario, la porzione accademica subisce una determinazione pariforme a quella di tutti gli altri assegnamenti liberi, per essere divisibile fra tutti gli aventi un coeguale diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-182