Art. 18
StatutoTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 12 nov 1867
Tutti gli Accademici, quando sono divenuti tali, pagheranno alla cassa dell'Accademia, e per una sola volta, la tassa di L. 200 a titolo di entratura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-18