Statuto›Titolo XVIII
Art. 172
172 / 242In vigore dal 12 nov 1867
I nominati dal Provveditore sono posti a partito nell'adunanza del Seggio accademico; quelli che ivi non ottengono due terzi dei voli favorevoli, sono esclusi, e non possono essere proposti all'Accademia; quelli che riportano i due terzi dei voti nell'adunanza del Seggio, sono proposti all'Accademia, ed ottiene l'impiego di Computista, e respettivamente di Custode, quello che in adunanza di Accademia riporta un maggior numero di voti favorevoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-172