Statuto›Titolo II
Art. 17
17 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Le disposizioni del superiore , in rapporto tassativamente al domicilio ed abitazione, non si applicano agli Accademici attuali, e loro ascendenti, discendenti in infinito, collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e coniugi, ciascuno dei quali ritiene l'attuale sua rappresentanza e porzione accademica, e rispettivamente succede in questa per testamento, o ab intestato, sebbene avesse il domicilio ed abitazione fuori del Regno, salve le disposizioni che saranno date al titolo dei Procuratori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-17