Art. 166
StatutoTitolo XVI

Art. 166

166 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
L'Avvocato consultore è retribuito secondo le speciali convenzioni che vengono stabilite al momento della sua nomina e della sua accettazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-166