Art. 157
StatutoTitolo XV

Art. 157

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In vigore dal 12 nov 1867
Questa Direzione si compone, per regola, di un Presidente e di due Consiglieri da scegliersi nel seno dell'Accademia. La nomina di questi funzionari si fa per mezzo di schede segrete nel modo che viene praticato dall'Accademia nella elezione del suo Seggio. La Direzione può essere accresciuta anche di membri estranei all'Accademia in virtù di deliberazione speciale del Corpo accademico. La Direzione degli spettacoli entra in ufficio al 1° giugno e dura tre anni, rinnovandosi ogni anno uno dei suoi membri che può essere rieletto. Chi è stato tre anni nella Direzione può rifiutare per due anni qualunque carica.
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