Statuto›Titolo XIV
Art. 154
154 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Alle medesime condizioni è subordinata la concessione del Teatro, che venga fatta dal Seggio all'Accademico in ordine al disposto dell'anteriore .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-154