Statuto›Titolo II
Art. 15
15 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici sono trentadue. Il numero di essi non può essere accresciuto, nè diminuito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-15