Art. 149
StatutoTitolo XIII

Art. 149

149 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Se la elezione dovesse farsi per urgenza, non è necessario il rinvio ad una seconda adunanza, ma il caso di parità del secondo partito soggiace subito alla legge del nominato .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-149