Art. 148
StatutoTitolo XIII

Art. 148

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In vigore dal 12 nov 1867
In questa seconda adunanza si propone lo stesso affare della elezione, e se il primo partito ritorna nella solita parità di voti, allora si procede colle regole fissate nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-148