Art. 14
StatutoTitolo I

Art. 14

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In vigore dal 12 nov 1867
I procuratori dei quali parla il titolo III delle presenti Leggi, fanno numero con li Accademici per riunire l'Accademia in adunanza deliberante conformemente all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-14