Statuto›Titolo XIII
Art. 136
136 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Per l'effetto che qualunque risoluzione possa dirsi valida e legalmente approvata, il partito deve tornare vinto alla pluralità dei voti favorevoli resi dagli Accademici o loro procuratori intervenuti, salve le disposizioni dell'articolo successivo, e salve le altre eccezioni stabilite dal presente Statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-136