Art. 135
StatutoTitolo XIII

Art. 135

135 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Dopo la necessaria discussione, ciaschedun affare viene risoluto con deliberazione per alzata e seduta, meno il caso che si tratti di questioni personali, o che due Accademici richiedessero il voto segreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-135