Art. 133
StatutoTitolo XIII

Art. 133

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In vigore dal 12 nov 1867
Quando l'Accademia è riunita in adunanza, il Presidente, o quello che ne fa le veci, propone gli affari che devono discutersi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-133