Art. 124
StatutoTitolo XII

Art. 124

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In vigore dal 12 nov 1867
Ciaschedun Accademico può domandare al Presidente, e deve ottenere che venga intimata un'adunanza per trattarvi di affari risguardanti o l'Accademia, o lui medesimo in qualità di Accademico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-124