Art. 121
StatutoTitolo XII

Art. 121

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In vigore dal 12 nov 1867
Le adunanze sono intimate con biglietto trasmesso dal Segretario ai singoli Accademici o loro procuratori, cinque giorni prima dell'adunanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-121