Art. 120
StatutoTitolo XI

Art. 120

120 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Gli eletti all'ufficio di Sindaci possono venire rieletti per esercitare un tale incarico nell'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-120