Statuto›Titolo XI
Art. 118
118 / 242In vigore dal 12 nov 1867
I Sindaci hanno il diritto di chiedere e di ottenere dal Provveditore, dal Tesoriere, dal Computista, tutti quegli schiarimenti che reputeranno utili per l'adempimento del proprio mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-118