Art. 116
StatutoTitolo XI

Art. 116

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In vigore dal 12 nov 1867
I Sindaci sono incaricati di esaminare e rivedere detti conti consuntivi, non che la dimostrazione annessa dell'attivo e passivo del patrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-116