Statuto›Titolo X
Art. 110
110 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Trasmette per biglietto ai componenti il Seggio, e respettivamente ai singoli Accademici e loro procuratori, l'avviso del giorno ed ora in cui è fissata l'adunanza o del Seggio o dell'Accademia, ed esprime nel biglietto stesso gli affari più importanti che dovranno trattarsi, portando quelli per la risoluzione dei quali occorre l'intervento di Accademici, ed il concorso di voti in numero maggiore dell'ordinario. Potranno però trattarsi anche gli affari notati in un ordine del giorno suppletivo che venga partecipato agli Accademici nei cinque giorni antecedenti all'adunanza, salvo il disposto del successivo .
Sulla proposta del Seggio e con deliberazione dell'Accademia potranno essere posti in deliberazione per urgenza anche affari nuovi che non fossero espressi nel biglietto d'invito o nell'ordine del giorno supplettivo.
Nel caso di vendita di porzioni accademiche, il Segretario noterà nel biglietto d'avviso il nome dell'acquirente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-110