Art. 11
StatutoTitolo I

Art. 11

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In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia provvede agli affari col mezzo di deliberazioni approvate dai voti segreti, che gli Accademici intervenuti alle adunanze rendono per loro stessi, e per quelli non intervenuti che si son fatti da essi rappresentare, coerentemente alle disposizioni dei seguenti .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-11