Statuto›Titolo X
Art. 107
107 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Tiene la corrispondenza ed il carteggio, a cui si faccia luogo per la trattativa degli affari o per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Accademia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-107