Art. 104
StatutoTitolo X

Art. 104

104 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Raccoglie i voti tanto del Seggio che dell'Accademia, e ne espone la resultanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-104