Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ago 1867
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la domanda a Noi sporta dalla maggioranza degli elettori della Borgata Calci in Provincia di Pisa, per ottenere che la Borgata stessa venga separata da Pisa e sia eretta a Comune; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Pisa in data 30 dicembre 1866, e quella del Consiglio provinciale del 28 maggio scorso; Visto l'articolo 15 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: . La Borgata Calci viene separata da Pisa ed eretta a Comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-07-21;3824#art-1