Art. 30

Art. 30

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In vigore dal 23 lug 1866
Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le Provincie e i Comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-30