Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 23 lug 1866
La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per Decreto Reale sopra proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e dei Culti, e delle Finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-12