Art. 12
12 / 38In vigore dal 23 lug 1866
La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per Decreto Reale sopra proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e dei Culti, e delle Finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-12