Regolamento›Sez. VII
Art. 92
171 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione del disposto negli della suddetta legge si osserveranno le norme seguenti:
A. entro la seconda quindicina del mese di novembre le camere di commercio formano ogni anno le liste prescritte dall' della legge dell'ordinamento giudiziario e le trasmettono per mezzo del loro presidente al primo presidente della corte d'appello da cui dipende il tribunale di commercio al quale sono riferibili le liste medesime;
B. ricevute le suddette liste il primo presidente le trasmette al ministro della giustizia unitamente a un progetto di scelta fra i triplici candidati indicati nella lista, sentito il procuratore generale;
C. se un tribunale sia diviso in sezioni, il suo presidente, all'epoca indicata alla lettera A, trasmette un progetto di composizione di ciascuna sezione al primo presidente il quale lo rassegna al ministro colle variazioni che riconoscesse convenienti, sentito il procuratore generale;
D. il triennio fissato dall' della succitata legge per la durata in ufficio dei membri dei tribunali di commercio ha principio col primo del mese di gennaio e termina a tutto il mese di dicembre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-92