Art. 88
RegolamentoSez. VI

Art. 88

167 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Gli uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti delle commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno, e l'ora.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-88