Regolamento›Sez. VI
Art. 87
166 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Se sorga sulla forma dell'atto o sul modo e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l'usciere, questi può volere una richiesta precisa, della quale sarà fatta nel repertorio alla colonna delle osservazioni speciale menzione sottoscritta dalla parte.
Quanto alle citazioni per atto formale l'usciere ha inoltre diritto di volere che la parte richiedente la citazione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall' del codice di procedura civile. Se la parte non sappia scrivere, l'usciere potrà pretendere che le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del conciliatore o del sindaco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-87